Direttive e Regolamenti
Macchine consegnate nel 2027: Direttiva o Regolamento?
Ordine, consegna o collaudo? Quale data determina se una macchina deve seguire la Direttiva 2006/42/CE o il Regolamento (UE) 2023/1230.
Il 20 gennaio 2027 non sarà il camion delle consegne a stabilire quale normativa applicare a una macchina. E neppure la data dell’ordine, quella della fattura o il giorno del collaudo, considerati isolatamente.
La data decisiva è, in linea generale, quella in cui la singola macchina viene immessa per la prima volta sul mercato dell’Unione europea. Per le macchine costruite per uso proprio e negli altri casi in cui non vi sia una precedente immissione sul mercato, assume rilievo la messa in servizio. (Regolamento (UE) 2023/1230, art. 3, punti 12 e 13; Blue Guide 2022, parr. 2.3 e 2.6)
Sembra una distinzione da giuristi ma, nel passaggio dalla Direttiva 2006/42/CE al Regolamento (UE) 2023/1230, può determinare quali requisiti applicare, quale dichiarazione predisporre, quali procedure di valutazione della conformità seguire e quali evidenze conservare nel fascicolo tecnico.
In sintesi
- Il Regolamento (UE) 2023/1230 si applicherà obbligatoriamente dal 20 gennaio 2027 e da quella data sostituirà la Direttiva 2006/42/CE.
- Le macchine immesse sul mercato in conformità alla Direttiva prima del 20 gennaio 2027 potranno continuare a essere messe a disposizione dopo tale data.
- Un ordine sottoscritto nel 2026 non basta, da solo, a dimostrare che la macchina sia stata immessa sul mercato nel 2026.
- L’immissione sul mercato presuppone che la fabbricazione sia terminata e che la macchina sia oggetto di una prima fornitura o di un trasferimento giuridicamente effettivo.
- La consegna fisica può costituire una prova importante, ma non è necessariamente il momento giuridicamente decisivo.
- Per le produzioni in serie, la valutazione riguarda ogni singola unità: il fatto che il modello esistesse già non rende valida la Direttiva per gli esemplari successivi.
Il 20 gennaio 2027 è uno spartiacque, non un periodo di convivenza
Il Regolamento Macchine diventerà applicabile il 20 gennaio 2027. Nello stesso giorno la Direttiva 2006/42/CE sarà abrogata.
L’articolo 52 del Regolamento tutela però la circolazione dei prodotti che siano stati immessi sul mercato, conformemente alla Direttiva, prima di quella data. Una macchina legittimamente immessa sul mercato entro il 19 gennaio 2027 non diventa irregolare allo scoccare della mezzanotte e può continuare a essere distribuita o consegnata lungo la catena commerciale. (Regolamento (UE) 2023/1230, art. 52, par. 1)
Questa disposizione non crea però un periodo nel quale il fabbricante possa scegliere liberamente fra i due testi. La Commissione europea chiarisce che le macchine immesse sul mercato prima del 20 gennaio 2027 devono rispettare la Direttiva vigente; il Regolamento diventa obbligatorio per le immissioni sul mercato successive.
Il problema, quindi, non è scegliere la norma più comoda: è individuare e documentare correttamente quando la singola macchina ha attraversato lo spartiacque.
Che cosa significa davvero “immissione sul mercato”
Il Regolamento definisce l’immissione sul mercato come la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione. La messa a disposizione è qualsiasi fornitura per la distribuzione o l’uso nell’ambito di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. (Regolamento (UE) 2023/1230, art. 3, punti 11 e 12)
La Blue Guide della Commissione aggiunge due chiarimenti essenziali.
Il primo è che deve esistere un’offerta o un accordo, scritto oppure orale, per il trasferimento della proprietà, del possesso o di un altro diritto relativo al prodotto.
Il secondo è che la fase di fabbricazione deve essere terminata. Un contratto per costruire in futuro una macchina secondo le specifiche del cliente non costituisce, da solo, l’immissione sul mercato di quella macchina ancora da realizzare. (Blue Guide 2022, par. 2.3)
La consegna materiale non è sempre indispensabile: il trasferimento può precedere il trasporto fisico. Ma non basta neppure dichiarare retroattivamente che una macchina “era già del cliente” se, alla data indicata, era ancora incompleta, soggetta a lavorazioni essenziali o priva del percorso di conformità necessario.
La sostanza dell’operazione deve essere coerente con i documenti e con lo stato reale della macchina. Si tratta di una lettura operativa basata sui paragrafi 2.2 e 2.3 della Blue Guide 2022.
Ordine, fattura, consegna e collaudo: che valore hanno?
La data dell’ordine
È una data commerciale, non automaticamente una data regolamentare. Se l’ordine precede il completamento della fabbricazione, non dimostra che la macchina sia già stata immessa sul mercato.
La data della fattura
Può contribuire a ricostruire il trasferimento, ma non produce da sola l’effetto giuridico. Una fattura anticipata, un acconto o una fatturazione per stato di avanzamento non trasformano una macchina incompleta in un prodotto già immesso sul mercato.
La data della consegna o del DDT
È spesso un’indicazione molto utile, ma non è sempre decisiva. La consegna fisica può avvenire dopo un trasferimento già perfezionato oppure prima che installazione e configurazione abbiano realmente completato la macchina. Occorre leggere il documento insieme a contratto, stato costruttivo e ripartizione delle responsabilità.
La data del collaudo
FAT, SAT e verbali di accettazione possono fornire evidenze importanti, ma il loro significato dipende dal contratto e dall’effettivo stato del prodotto. Una prova su un’unità ancora in fase di fabbricazione o validazione non equivale necessariamente a immissione sul mercato. Allo stesso modo, un collaudo presso il cliente può avvenire dopo che la macchina è stata validamente immessa sul mercato.
La data della dichiarazione e della marcatura CE
La dichiarazione di conformità, la marcatura CE, le istruzioni e la documentazione tecnica devono essere predisposte secondo la normativa applicabile prima dell’immissione sul mercato o della messa in servizio. Sono elementi centrali della conformità, ma una data apposta su un documento non può sostituire un’operazione economica mai avvenuta né dimostrare, da sola, che la fabbricazione fosse terminata. (Regolamento (UE) 2023/1230, art. 10, parr. 2-8 e artt. 21 e 24; Blue Guide 2022, parr. 2.3, 4.3 e 4.4)
Quattro scenari che le aziende incontreranno davvero
Scenario 1: ordine nel 2026, macchina completata nel 2027
Un cliente ordina una macchina speciale a novembre 2026. La progettazione e la costruzione terminano a febbraio 2027; la macchina viene poi fornita al cliente.
La firma dell’ordine non congela la Direttiva. Se la macchina non era ancora fabbricata e non era stata immessa sul mercato prima del 20 gennaio, il riferimento sarà il Regolamento (UE) 2023/1230.
Scenario 2: macchina completata e trasferita prima della data, installata dopo
Una macchina è completata, conforme alla Direttiva e oggetto di un effettivo primo trasferimento al cliente nel dicembre 2026. La consegna o l’installazione definitiva avviene nel febbraio 2027.
In linea generale, l’installazione successiva non sposta automaticamente la data di immissione sul mercato, purché il trasferimento precedente sia reale, la macchina fosse effettivamente completata e la sua configurazione non venga modificata in modo rilevante. La conclusione deve comunque essere verificata sul contratto e sui fatti del caso concreto. È una lettura operativa basata sui paragrafi 2.3 e 2.6 della Blue Guide 2022.
Scenario 3: una serie attraversa il 20 gennaio
Il fabbricante produce trenta macchine dello stesso modello. Dieci unità vengono immesse sul mercato prima del 20 gennaio 2027, le altre venti dopo.
Il passaggio si valuta per ciascun esemplare. Le prime unità possono rientrare nella Direttiva; quelle immesse successivamente devono rispettare il Regolamento. Non basta avere già commercializzato lo stesso modello. (Blue Guide 2022, par. 2.3)
Scenario 4: macchina costruita per uso proprio
Un’azienda costruisce una macchina destinata esclusivamente al proprio stabilimento. Non esiste una vendita a un soggetto esterno. In questo caso la messa in servizio — il primo utilizzo nell’Unione per lo scopo previsto — assume un ruolo determinante. (Regolamento (UE) 2023/1230, art. 3, punto 13 e art. 10, par. 1)
Se il primo utilizzo avviene dopo il 20 gennaio 2027, non è prudente fondare la scelta normativa sulla sola circostanza che progettazione o costruzione siano iniziate nel 2026.
Gli scenari sono illustrativi: contratti, ruoli degli operatori, importazioni, forniture fra società collegate, macchine installate in sito e linee composte richiedono una valutazione specifica.
Il rischio nascosto: gestire la transizione per commessa invece che per macchina
La tentazione sarà classificare tutte le commesse acquisite nel 2026 come “Direttiva” e tutte quelle ricevute nel 2027 come “Regolamento”: un criterio semplice, ordinato ma potenzialmente sbagliato.
La disciplina europea guarda alla singola unità e al momento in cui viene immessa sul mercato. Una stessa commessa può includere prodotti che attraversano la data in momenti diversi. Una linea può integrare macchine, quasi-macchine e componenti forniti da operatori differenti. Un modello prodotto in serie può trovarsi contemporaneamente nei due regimi.
La vera transizione non avverrà quindi in una sola notte. Avverrà matricola per matricola, configurazione per configurazione, documento per documento.
È qui che la questione smette di essere puramente normativa e diventa organizzativa: commerciale, progettazione, produzione, collaudo, manualistica e qualità devono attribuire lo stesso significato alle date registrate. Se ciascun reparto usa una propria “data di consegna”, il fascicolo tecnico rischia di raccontare una storia diversa da quella del contratto e della macchina reale.
Come preparare le commesse che attraversano il 2027
- Censire le macchine e le singole unità che potrebbero essere completate, trasferite o messe in servizio a cavallo del 20 gennaio 2027.
- Non usare la sola data dell’ordine come criterio di classificazione. Registrare almeno stato di fabbricazione, prima fornitura, consegna, installazione, accettazione e messa in servizio.
- Verificare i contratti. Clausole di trasferimento, collaudi, riserve di proprietà e responsabilità di installazione devono essere lette insieme ai fatti, non isolate per ottenere una data conveniente.
- Stabilire nel proprio sistema aziendale una “soglia legislativa”: prima di dichiarare conclusa la conformità, verificare che configurazione hardware e software, analisi dei rischi, prove, manuale e dichiarazione siano coerenti con il regime applicabile.
- Gestire le produzioni in serie per numero di matricola o identificativo univoco. Il regime applicabile deve essere dimostrabile per ogni unità.
- Conservare evidenze datate e coerenti: verbali di completamento, documenti di trasferimento, dichiarazioni, marcatura, versione del manuale, configurazione software, prove e registri di spedizione.
- Preparare già ora i prodotti che saranno immessi dopo la data secondo il Regolamento. Accelerare formalmente un trasferimento senza aver completato macchina e conformità non elimina il problema: lo rende soltanto più difficile da difendere.
La domanda giusta non è “quando la consegniamo?”
Per anni la data di consegna è stata usata come scorciatoia per collocare una macchina nel tempo. Nel gennaio 2027 quella scorciatoia non è più corretta.
Bisogna invece chiedersi: quando, per questa specifica macchina ormai completata, è avvenuta la prima messa a disposizione sul mercato dell’Unione? Oppure, se non vi è stata una precedente immissione, quando è stata messa in servizio?
Se la risposta nasce da una sola data estratta dal gestionale, probabilmente non è ancora una risposta. Se invece contratto, avanzamento produttivo, documenti di conformità e configurazione della macchina raccontano tutti la stessa storia, la transizione è sotto controllo.
Per inquadrare il lavoro complessivo, consulta anche la guida alle novità e scadenze della sicurezza macchine nel 2027, il percorso per prepararsi al Regolamento Macchine e l’approfondimento sul fascicolo tecnico secondo il Regolamento (UE) 2023/1230.
Waves Engineering supporta fabbricanti e integratori nella verifica delle commesse a cavallo del 20 gennaio 2027, nella gap analysis fra Direttiva e Regolamento e nell’allineamento di analisi dei rischi, fascicolo tecnico, manuali e dichiarazioni. L’obiettivo non è scegliere una data conveniente, ma rendere dimostrabile quella corretta.
Fonti principali
- Regolamento (UE) 2023/1230, testo consolidato, in particolare articoli 3, 10, 21, 24, 51, 52 e 54.
- Blue Guide sull’attuazione della normativa UE sui prodotti 2022, in particolare paragrafi 2.2, 2.3, 2.6, 4.3 e 4.4.
- Commissione europea, Machinery, sezioni “Machinery Regulation” e “Compliance and conformity”.
La Blue Guide è un documento interpretativo della Commissione e non una fonte legislativa vincolante. Il testo ha finalità informativa generale: la qualificazione dell’immissione sul mercato o della messa in servizio deve essere verificata sui fatti e sui documenti della singola operazione.

