Direttive e Regolamenti
Responsabilità dell’importatore UE per macchine e prodotti
Rivendere con il marchio originale, vendere con il proprio nome o importare per usare e integrare: tre operazioni, ruoli diversi e responsabilità da definire prima dell’ordine.
Una società europea acquista una macchina da un costruttore extra UE:
- Se la rivende con il marchio originale può assumere il ruolo di importatore
- Se la commercializza con il proprio marchio assume gli obblighi del fabbricante
- Se la installa nel proprio stabilimento oppure importa un modulo da incorporare in una linea, entrano in gioco anche la messa in servizio, la sicurezza sul lavoro e la conformità dell’insieme finale.
Per l’ufficio acquisti le tre operazioni possono partire dallo stesso ordine mentre per la legislazione europea non sono tre operazioni equivalenti. La responsabilità dipende dal prodotto, dal contratto, dal marchio utilizzato, dalle modifiche eseguite e da chi compie la prima immissione sul mercato dell’Unione.
Questo articolo assieme all’approfondimento di Waves Engineering sui controlli tecnici prima dell’importazione vuole fornire un quadro completo su un tema sempre più attuale: quale ruolo assume l’impresa europea e quali obblighi derivano da quel ruolo.
Importare non è un’operazione che riguarda solo la dogana
Il Regolamento (UE) 2019/1020 definisce importatore la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato europeo un prodotto proveniente da un paese terzo. L’immissione sul mercato è la prima messa a disposizione del singolo prodotto nell’Unione. Non coincide necessariamente con l’arrivo fisico in dogana e deve essere gestita correttamente per ogni vendita.
La Guida blu 2022 della Commissione europea chiarisce un punto spesso trascurato: l’immissione in libera pratica non prova la conformità. Lo sdoganamento consente al prodotto di entrare nel circuito doganale dell’Unione, ma non certifica che la valutazione di conformità, la marcatura, le istruzioni o la documentazione tecnica siano corrette.
La parola importatore, inoltre, non descrive allo stesso modo qualsiasi prodotto: macchine, apparecchi elettrici, apparecchiature radio, attrezzature a pressione, dispositivi di protezione individuale e prodotti di consumo sono disciplinati da atti diversi. La logica degli operatori economici è simile, ma i documenti, le procedure e gli obblighi di controllo vanno verificati nella legislazione applicabile al prodotto concreto. La marcatura CE deve essere apposta solo quando un atto dell’Unione la prevede.
Per le macchine esistono due regimi
Fino al 19 gennaio 2027 continua ad applicarsi la Direttiva 2006/42/CE. La direttiva non costruisce un capitolo autonomo di obblighi dell’importatore come fanno gli atti europei più recenti. L’articolo 2 considera però fabbricante chi progetta o realizza una macchina e ne assume la conformità per commercializzarla con il proprio nome o marchio oppure per uso personale. Se manca un fabbricante così identificato, è considerata fabbricante la persona che immette sul mercato o mette in servizio la macchina o la quasi-macchina.
Dal 20 gennaio 2027 si applicherà il Regolamento (UE) 2023/1230. Gli articoli 13 e 14 attribuiscono obblighi espressi agli importatori di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine. L’articolo 17 stabilisce inoltre quando l’importatore o il distributore viene considerato fabbricante: accade se immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale oppure se lo modifica in un modo suscettibile di incidere sulla conformità.
La transizione non consente di scegliere liberamente, conta la normativa applicabile al singolo esemplare nel momento giuridicamente rilevante. Per le commesse a cavallo del 2027 occorre quindi ricostruire quando la macchina è stata completata, resa disponibile, immessa sul mercato e messa in servizio.
Le responsabilità di base dell’importatore
Nel nuovo Regolamento Macchine l’importatore deve immettere sul mercato solo prodotti conformi. Prima dell’immissione deve assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità appropriata, predisposto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE quando richiesta e fornito i documenti prescritti. Deve indicare i propri dati di contatto, garantire la presenza delle istruzioni e impedire che trasporto o deposito compromettano la conformità.
In funzione dei rischi, l’importatore può dover eseguire prove a campione, esaminare reclami e richiami e mantenere registrazioni, se scopre una non conformità deve promuovere le azioni correttive necessarie e, quando ricorrono le condizioni, informare le autorità. Deve conservare per almeno dieci anni una copia della dichiarazione UE di conformità o della dichiarazione UE di incorporazione e assicurare che la documentazione tecnica possa essere resa disponibile alle autorità.
Questo non significa che l’importatore debba possedere sempre l’intero fascicolo tecnico, ma significa che non può limitarsi a ricevere una dichiarazione e sperare che il costruttore risponda in futuro. Il rapporto con il fornitore deve consentire di ottenere in tempi utili le informazioni necessarie a dimostrare la conformità. Nei prossimi paragrafi vedremo tre casi esemplari di importazione:
Caso uno: rivendere un prodotto importato con il marchio originale
L’impresa europea acquista la macchina dal costruttore extra UE e la rivende mantenendo il nome e il marchio del fabbricante originale. In questo caso si opera normalmente come importatore, l’operatore economico europeo non diventa fabbricante per il solo fatto di applicare i propri dati di contatto come importatore, purché il prodotto continui a identificare correttamente il fabbricante.
La responsabilità consiste nel verificare che il percorso di conformità esista e sia coerente. La dichiarazione deve identificare la macchina realmente consegnata; istruzioni, targhetta, schemi e configurazione devono corrispondere; le procedure utilizzate devono essere ammesse per quel prodotto. Se emergono dubbi motivati, la macchina non deve essere immessa sul mercato finché non è stata resa conforme. I dati dell’importatore devono figurare sul prodotto oppure, quando le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento.
Un contratto che attribuisce ogni responsabilità al costruttore extra UE non elimina gli obblighi che la legislazione assegna all’importatore. Può disciplinare garanzie, accesso ai documenti e ripartizione dei costi, ma non può cancellare il ruolo dell’operatore europeo di fronte alle autorità.
Caso due: vendere la macchina importata con il proprio marchio
Quando l’operatore economico europeo sostituisce il nome del costruttore con il proprio marchio, il problema cambia, non sta più controllando soltanto il lavoro altrui: si presenta sul mercato come fabbricante. Questa conclusione è già coerente con la definizione della Direttiva 2006/42/CE ed è espressa in modo diretto dall’articolo 17 del Regolamento 2023/1230.
La dichiarazione firmata dal costruttore extra UE non può essere semplicemente riutilizzata con un logo diverso, l’impresa che assume il ruolo di fabbricante deve poter governare la valutazione dei rischi, la procedura di conformità, il fascicolo tecnico, le istruzioni, la dichiarazione e la marcatura. Deve anche conoscere le varianti di prodotto, le modifiche software e hardware e le prove che sostengono le soluzioni tecniche adottate.
Il private label è quindi sostenibile solo se l’accordo con il costruttore consente un accesso reale ai dati di progetto e impone un controllo delle modifiche. Se il fornitore cambia un riparo, un azionamento, un software di comando o un componente di sicurezza senza informare il titolare del marchio, la documentazione del fabbricante europeo può smettere di rappresentare la macchina venduta.
Caso tre: importare per usare o per integrare
L’acquisto diretto per il proprio stabilimento merita un’analisi specifica, e questo può riguardare sia le macchine che i componenti di qualsiasi tipologia. In questo caso il compratore europeo non diventa automaticamente importatore: la Guida blu mostra che una spedizione diretta dal fabbricante extra UE all’utilizzatore finale può avvenire senza un importatore distinto, purché esista l’operatore economico stabilito nell’Unione richiesto dalla legislazione applicabile. Contratto, flusso di fornitura e identificazione degli operatori devono essere esaminati insieme.
Per le macchine resta comunque decisiva la messa in servizio. La Direttiva 2006/42/CE considera fabbricante chi mette in servizio la macchina quando manca un fabbricante identificabile secondo la sua definizione; il nuovo Regolamento disciplina sia l’immissione sul mercato sia la messa in servizio. L’assenza di una rivendita non rende utilizzabile una macchina non conforme.
Quando la macchina è messa a disposizione dei lavoratori si aggiungono gli obblighi del datore di lavoro previsti dalla legislazione nazionale che recepisce la Direttiva 2009/104/CE, e in Italia il D.lgs 81/08. Conformità di prodotto e sicurezza dell’uso sono piani collegati ma distinti: una marcatura CE corretta non esaurisce la valutazione del posto di lavoro, dell’installazione, delle interferenze, della manutenzione e della formazione.
Se invece si importa un componente da integrare in una linea, occorre prima classificarlo. Un componente ordinario, un componente di sicurezza, una quasi-macchina e una macchina completa non richiedono gli stessi documenti. Chiedere indistintamente una dichiarazione CE a ogni componente è un errore; accettare una quasi-macchina come se fosse una macchina completa lo è altrettanto.
Dal 20 gennaio 2027, per una quasi-macchina il Regolamento 2023/1230 richiederà all’importatore di verificare la documentazione tecnica prevista, la dichiarazione UE di incorporazione, le istruzioni per l’assemblaggio e i dati identificativi. Chi realizza la macchina o l’insieme finale deve poi valutare i rischi generati dall’integrazione, gestire le interfacce e assumere gli obblighi del fabbricante per il prodotto finale. Per ulteriori approfondimenti consigliamo la lettura dell’articolo Waves sulle quasi-macchine.
Tre operazioni a confronto
| Operazione | Ruolo prevalente | Responsabilità centrale | Errore da evitare |
|---|---|---|---|
| Rivendita con marchio originale | Importatore | Verificare il percorso del fabbricante e gestire tracciabilità, documenti e azioni correttive | Trattare la marcatura CE come prova sufficiente |
| Vendita con marchio proprio | Fabbricante | Assumere valutazione dei rischi, fascicolo tecnico, dichiarazione e controllo delle modifiche | Sostituire logo e firma su documenti del costruttore |
| Uso interno o integrazione | Ruolo da qualificare e possibile fabbricante dell’insieme | Controllare il prodotto importato e dimostrare la conformità della configurazione messa in servizio | Confondere la conformità del componente con quella della linea |

La stessa logica vale anche per gli altri prodotti
Il passaggio da importatore a fabbricante non riguarda solo le macchine. La normativa europea di armonizzazione attribuisce normalmente gli obblighi del fabbricante a chi immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio oppure lo modifica in modo da incidere sulla conformità. Il Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti contiene una regola analoga per i prodotti di consumo nel proprio campo di applicazione.
Prima di acquistare un prodotto extra UE occorre quindi costruire la sua mappa normativa. Un quadro elettrico, un dispositivo radio o un’attrezzatura a pressione possono ricadere in atti diversi e, spesso, in più atti contemporaneamente. La domanda iniziale non è se esista un certificato CE, ma quali prescrizioni si applicano, chi le deve rispettare e quali evidenze devono accompagnare quel prodotto.
Guida operativa prima dell’ordine
- Definire il prodotto reale e la configurazione destinata all’Unione, distinguendo macchina, quasi-macchina, componente di sicurezza e componente ordinario.
- Individuare tutti gli atti europei applicabili e verificare se richiedono marcatura CE, dichiarazione, intervento di un organismo notificato o altri adempimenti.
- Ricostruire la catena di fornitura e assegnare i ruoli per ogni atto: fabbricante, importatore, rappresentante autorizzato, distributore, utilizzatore e integratore.
- Inserire nel contratto l’accesso ai documenti, l’obbligo di comunicare le modifiche, le lingue richieste, la gestione delle non conformità e la collaborazione in caso di controllo o richiamo.
- Esaminare prima della spedizione dichiarazioni, marcature, istruzioni, schemi e principali evidenze tecniche; pianificare una verifica sul prodotto quando il rischio lo richiede.
- Controllare all’arrivo identità, configurazione e danni da trasporto. Per l’integrazione, verificare interfacce meccaniche, elettriche, software e funzioni di sicurezza condivise.
- Conservare un dossier dell’importazione che colleghi ordine, prodotto, versione, documenti, verifiche, anomalie e azioni correttive. Per una linea, collegare questo dossier al fascicolo tecnico dell’insieme finale.
Le domande che devono trovare risposta
Chi paga dazio e trasporto è sempre l’importatore?
No. Le condizioni commerciali e doganali sono rilevanti, ma il ruolo previsto dalla legislazione di prodotto dipende da chi immette il prodotto sul mercato e dalla struttura concreta della fornitura.
Posso vendere con il mio marchio usando la dichiarazione del costruttore?
Non come semplice sostituzione formale. Con il proprio nome o marchio si assumono gli obblighi del fabbricante e deve essere disponibile la documentazione necessaria a sostenerli.
Una quasi-macchina importata deve avere la marcatura CE?
Non ai sensi della legislazione macchine in quanto quasi-macchina. Deve essere accompagnata dalla dichiarazione di incorporazione, denominata dichiarazione UE di incorporazione dal 20 gennaio 2027, e dalle istruzioni per l’assemblaggio. Gli altri atti eventualmente applicabili vanno valutati separatamente.
Una macchina usata proveniente da un paese terzo è esclusa?
No. Se entra per la prima volta nel mercato dell’Unione, anche una macchina usata o di seconda mano deve essere valutata rispetto alla legislazione applicabile al momento dell’immissione sul mercato.
La responsabilità si decide prima della spedizione
Il momento più utile per qualificare il ruolo dell’impresa europea è prima dell’ordine, non quando la macchina è già ferma in dogana o pronta per l’avviamento. Marchio, destinazione d’uso, livello di integrazione e disponibilità della documentazione devono essere definiti mentre è ancora possibile incidere sul contratto e sul progetto.
Waves Engineering supporta importatori, utilizzatori e integratori nella classificazione dei prodotti, nell’analisi della legislazione applicabile, nella revisione documentale e nelle verifiche tecniche prima della spedizione e della messa in servizio. Il servizio sulle normative internazionali e quello sulla sicurezza delle macchine consentono di coordinare requisiti di mercato, scelte di progetto e documentazione.
Fonti principali
- Regolamento (UE) 2023/1230, articoli 3, 13, 14, 17, 18, 19, 51 e 54
- Direttiva 2006/42/CE, articoli 2, 5 e 13
- Regolamento (UE) 2019/1020, articoli 3 e 4
- Commissione europea, Guida blu 2022, sezioni 2.3, 2.5, 3.1 e 3.3
- Direttiva 2009/104/CE, articoli 3 e 4
- Regolamento (UE) 2023/988, articoli 11 e 13

